
|



 |
    
STATUTO
ART. 1 – COSTITUZIONE
E SEDE
E' costituita un'associazione non
commerciale, che assume la denominazione di
ASSOCIAZIONE ITALIANA SHEEPDOG -ITALIAN
SHEEPDOG ASSOCIATION, in sigla I.S.D.A. (di
seguito indicata come Associazione), che è
regolata dalle norme del presente statuto
sociale.
L' Associazione ha sede legale in
Castelnuovo Don Bosco (AT), Frazione Ranello
65, e sede amministrativa presso il
domicilio del suo Presidente in carica.
L'Associazione ha carattere volontario e non
ha scopo di lucro.
Gli associati sono tenuti all' accettazione
delle norme contenute nel presente statuto.
ART. 2 – DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 3 - SCOPO
Lo scopo principale dell' Associazione è di
promuovere e sostenere in Italia ed
eventualmente in collaborazione con le
analoghe associazioni europee,
l'allevamento, l'addestramento e l'utilizzo
degli sheepdogs, in modo di favorire una
migliore gestione degli animali da reddito
-ovini, caprini, bovini, ecc. - grazie ad un
migliore utilizzo del cane da pastore.
Per sheepdogs si intendono i cani da pastore
che lavorano il bestiame secondo lo standard
britannico: border collies, bearded collies
e incroci fra queste due razze.
I fini istituzionali dell' Associazione sono
in particolare:
a) Promuovere ed organizzare gare per
sheepdogs e dimostrazioni di lavoro di
sheepdogs;
b) Favorire l'iscrizione degli sheepdogs nel
registro genealogico – STUD BOOKS –
dell’International Sheepdog Society;
c) Incoraggiare ed aiutare con consigli,
corsi di addestramento, informazioni tutti i
pastori e gli allevatori di bestiame per
tutti gli aspetti pertinenti agli sheepdogs
per la formazione ottimale della coppia
cane-padrone nel lavoro di pastorizia;
ART. 4 - AFFILIAZIONE
L'Associazione si ispira ai principi dell'
International Sheepdog Society, Cifion
House, 4a Goldington Road, Bedford, UK, MK40
3NF, ne è membro e ne segue le regole.
ART. 5 - ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato.
Possono essere associati dell'Associazione
le persone che ne condividono le finalità.
Chi intende essere ammesso come associato
deve farne richiesta scritta al Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al
presente statuto, ai regolamenti interni e
alle deliberazioni e alle decisioni prese
dagli organi dell' Associazione ed essere
presentato da almeno due soci in regola.
Il Consiglio Direttivo può, a propria
assoluta discrezione e senza fornire alcuna
spiegazione, accettare o rifiutare la
domanda di associarsi.
Gli associati sono tenuti a versare la quota
associativa annuale, che non può essere
restituita, nell' importo stabilito con
deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota annuale per chi
intende rinnovare l’iscrizione , dovrà
essere versato entro il termine stabilito
con delibera del Consiglio Direttivo o in
mancanza entro il 28 Febbraio.
I nuovi associati verseranno oltre alla
quota base, una quota aggiuntiva che verrà
stabilita di anno in anno dal Consiglio
Direttivo.
Per chi rinnova dopo la data del 28 Febbraio
o dopo l’eventuale data stabilita dal
Consiglio Direttivo, verrà considerato come
nuovo associato e dovrà quindi versare la
quota aggiuntiva.
Le quote e i contributi associativi sono
intrasmissibili.
E' ammesso il trasferimento per causa di
morte agli eredi dietro loro esplicita
richiesta.
La qualifica di associato dà diritto a
partecipare a tutte le attività promosse
dall' Associazione, a partecipare alla vita
associativa esprimendo il proprio voto nelle
sedi deputate, a partecipare alle elezioni
degli organi direttivi, ad esprimere
proteste e reclami scritti e firmati al
Consiglio Direttivo e a ottenerne risposta.
L' associato è tenuto al rispetto dello
statuto, del regolamento, delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali,
delle regole di correttezza e di lealtà
generalmente riconosciute, sia nella vita
associativa che nelle gare, come al rispetto
dei cani e del bestiame.
La qualifica di associato si perde: in caso
di dimissioni scritte indirizzate al
Consiglio Direttivo, per mancato versamento
della quota associativa annuale, per
espulsione.
ART. 6 - SANZIONI DISCIPLINARI
Sono sanzioni disciplinari l' ammonizione
scritta all' associato, la sospensione e
l'espulsione dell'associato dall'
Associazione.
Nell' ammonizione scritta è indicato il
fatto costituente la violazione disciplinare
e l'invito a non commetterlo ulteriormente.
La sospensione consiste nella esclusione
dell' associato, per un periodo non
superiore a cinque anni, dai diritti e dalle
facoltà spettanti in ragione del rapporto di
associazione, nella esclusione dalle gare e
da ogni altra attività promosse o
organizzate dall' Associazione.
Nell'applicazione della sospensione è
consentito limitare l' esclusione a
determinati diritti, facoltà, gare,
attività, tenuto conto dei fatti che hanno
costituito la violazione disciplinare
sanzionata. In relazione al comportamento
successivo all' applicazione della
sospensione tenuto dall'associato sospeso,
il Consiglio Direttivo può ridurre o
revocare la sospensione. A questo scopo
annualmente il Consiglio Direttivo riesamina
il comportamento dell' associato sospeso e
la sospensione applicata.
L'associato sospeso è tenuto al rispetto di
tutti gli obblighi e i doveri dipendenti dal
rapporto di associazione, compreso quello
del versamento della quota annuale.
L'associato espulso non può ripresentare
domanda di ammissione all'Associazione per
un periodo di dieci anni, decorso il quale
il Consiglio Direttivo deciderà sulla
domanda di ammissione dell' espulso con gli
stessi poteri indicati al precedente art. 5.
L'ammonizione scritta viene deliberata dal
solo Consiglio Direttivo.
La sospensione e l'espulsione dell'associato
sono deliberate dal Consiglio Direttivo,
dopo avere ascoltato la Commissione
Disciplinare.
La Commissione Disciplinare prende in esame
la condotta dell' associato, esprime su di
essa il proprio giudizio e lo riferisce al
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo determina e applica
la sanzione, la comunica all'interessato e
ne cura l'esecuzione.
L'ammonizione scritta, la sospensione e
l'espulsione dall' Associazione vengono
deliberate, rispettivamente a seconda della
gravità del fatto, nei confronti dell'
associato che:
a) non ottemperi alle disposizioni del
presente statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni e decisioni e adottate dagli
organi dell' Associazione;
b) svolga o tenti di svolgere attività
contrarie agli interessi dell' Associazione;
c) agisca con violenza o crudeltà -fisica o
psicologica -nei confronti dei cani o degli
animali da reddito in qualsiasi fase dell'
attività -gare, addestramento,
dimostrazioni; tenga un comportamento
anti-sportivo, sleale, ingiurioso o lesivo
nei confronti di altri membri dell'
Associazione, degli altri concorrenti, del
giudice e degli altri organi di gara.
ART. 7 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell' Associazione è
indivisibile ed è costituito:
a) dalle quote associative e da ogni altra
somma pervenuta all' Associazione per il
conseguimento dei propri scopi, non ancora
impiegata;
b) dai beni immobili e mobili acquistati o
pervenuti a qualsiasi altro titolo all'
Associazione e da quanto altro entri nella
disponibilità dell'Associazione;
E' fatto divieto di distribuire o assegnare,
anche in modo indiretto, somme o altri beni
dell' Associazione durante la vita dell'
Associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione siano imposte dalla legge o da
obblighi contratti lecitamente.
Il patrimonio non è mai ripartibile fra gli
associati durante la vita dell'Associazione
né all'atto del suo scioglimento; spetta
all' Assemblea stabilirne la destinazione
per scopi non commerciali coerenti alle
finalità dell' Associazione.
ART. 8 – ESERCIZIO SOCIALE
L' esercizio sociale coincide con l' anno
solare.
Alla chiusura dell' esercizio sociale il
Consiglio Direttivo deve predisporre il
bilancio da presentare all'Assemblea, che
dovrà approvarlo entro quattro mesi dalla
chiusura dell' esercizio.
ART. 9 – ORGANI
Sono organi dell' Associazione:
l' Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
la Commissione Disciplinare.
ART. 10 – ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta dalla generalità
degli associati.
L'Assemblea è convocata con deliberazione
del Consiglio Direttivo o per ragioni
straordinarie e urgenti dal Presidente.
La convocazione dell' Assemblea inoltre può
essere richiesta per iscritto al Consiglio
Direttivo da almeno un quarto degli
associati; in questo caso la convocazione
deve avvenire entro trenta giorni dalla data
della richiesta.
La deliberazione del Consiglio Direttivo di
convocazione dell' Assemblea, la sua
convocazione da parte del Presidente e la
sua richiesta di convocazione da parte degli
associati devono contenere l' indicazione
delle materie da trattare alla sua riunione.
La convocazione dell' Assemblea deve essere
comunicata agli associati dal Presidente o
dal Segretario o da altro Consigliere
espressamente delegato a questo scopo
mediante invio di lettera, fax o e-mail, da
spedire almeno 15 giorni prima della
riunione, con l' indicazione dell' ordine
del giorno, del luogo, della data e dell'
orario della prima e della seconda
convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vice Presidente o
dalla persona designata dall’ Assemblea
stessa. La nomina del Segretario è fatta dal
Presidente dell' Assemblea.
Delle riunioni dell' Assemblea viene redatto
dal Segretario il verbale, che viene
sottoscritto dal Segretario e dal Presidente
dell' Assemblea.
Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad
un solo voto e può rappresentare per delega
scritta un solo altro socio.
In prima convocazione l'Assemblea è
costituita regolarmente quando sono presenti
la metà più uno dei associati aventi
diritto. In seconda convocazione l'
Assemblea è costituita regolarmente
qualunque sia il numero degli associati
intervenuti.
Nell'Assemblea hanno diritto al voto gli
associati maggiorenni.
L'Assemblea delibera con la maggioranza dei
voti espressi in proprio o per delega, salvo
che sullo scioglimento dell' Associazione,
per il quale occorre il voto favorevole dei
tre quinti degli associati presenti in
proprio o per delega.
ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria:
a) approva i bilanci consuntivo e preventivo
annuali e si esprime sulle relazioni
consuntiva e programmatica;
b) nomina il Consiglio Direttivo, stabilendo
il numero dei suoi componenti, il Collegio
dei Revisori dei Conti e la Commissione
Disciplinare o loro singoli componenti;
c) approva i regolamenti;
d) delibera su tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione dell' associazione
riservati alla sua competenza dal presente
statuto o sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente o da un
quarto degli associati;
L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una
volta all' anno entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell' esercizio
sociale.
L’Assemblea ordinaria diventa anche
straordinaria quando all’ordine del giorno
sono presenti punti di pertinenza
straordinaria.
ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L' Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modificazioni dello statuto;
b) sullo scioglimento dell' Associazione, la
nomina dei Liquidatori, la destinazione del
risultato netto della liquidazione;
c) sulla revoca del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori dei Conti e della
Commissione Disciplinare o loro singoli
componenti;
d) sul trasferimento della sede;
e) su ogni ogni altro argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo o dal
Presidente o da un quarto degli associati.
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L' Associazione è retta da un Consiglio
Direttivo che cura l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'
Associazione.
A questo scopo il Consiglio Direttivo, a
titolo esemplificativo:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni
assembleari;
b) redige i bilanci preventivo e consuntivo
da sottoporre all' Assemblea;
c) redige i regolamenti da sottoporre all'
Assemblea;
d) delibera la conclusione di tutti gli atti
e i contratti inerenti l' attività sociale
da sottoporre alla firma del Presidente;
e) delibera sull' ammissione degli
associati;
f) istituisce commissioni di lavoro
nominandone i componenti;
g) compie tutti gli atti e le operazioni
necessari alla corretta amministrazione
dell'Associazione;
h) esercita tutte le altre funzioni che gli
sono attribuite da questo statuto.
Il Consiglio Direttivo è formato da un
minimo di cinque ad un massimo di nove
persone scelte fra gli associati.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre
anni. I consiglieri sono rieleggibili.
I consiglieri che cessano dalla carica nel
corso del mandato triennale del Consiglio
Direttivo sono sostituiti di diritto dai
primi dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo decade se viene meno
la maggioranza dei suoi componenti. In
questo caso i rimanenti devono indire subito
un' Assemblea, che provveda ad eleggere un
nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno
il Presidente, il Vice Presidente e il
Segretario. Le attività di consigliere,
Presidente, Vice Presidente, Segretario sono
prestate gratuitamente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente, che lo presiede, tutte le volte
nelle quali vi sia materia su cui deliberare
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno
un terzo dei membri.
La convocazione è fatta mediante lettera,
fax o e-mail almeno sette giorni prima dell'
adunanza e deve riportare il luogo, la data,
l' orario e l' ordine del giorno della
riunione.
Le sedute sono valide quando intervengano
almeno la maggioranza dei componenti e le
deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene
redatto dal Segretario un verbale, che viene
sottoscritto dal Segretario e dal
Presidente.
Il Consiglio Direttivo può stabilire
modalità di riunione a distanza dei
consiglieri, che garantiscano comunque
adeguato dibattito sull' ordine del giorno e
adeguata riservatezza sulle discussioni e le
decisioni.
I consiglieri non hanno diritto di voto
nelle Assemblee per le deliberazioni per le
deliberazioni relative all' approvazione dei
bilanci o riguardanti la loro
responsabilità.
Art. 14 - PRESIDENTE
Al Presidente spetta la rappresentanza e la
firma legale dell'Associazione.
Il Presidente sovrintende e coordina
l'ordinaria amministrazione ed esercita i
poteri che gli attribuiscono gli articoli di
questo Statuto.
La revoca del Presidente da parte dell'
Assemblea Straordinaria degli Associati
comporta la revoca dell' intero Consiglio
Direttivo.
In caso di impedimento, assenza,
incompatibilità del Presidente i poteri
predetti sono esercitati dal Vice Presidente
o subordinatamente dal consigliere più
anziano.
Art.15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si
compone di due membri effettivi tra i quali
viene eletto il Presidente del Collegio e di
due supplenti che subentrano in caso di
cessazione di un membro effettivo.
L'incarico di Revisore dei Conti è
incompatibile con la carica di Consigliere.
L'attività di Revisore dei Conti viene
prestata gratuitamente.
Per la durata, la rieleggibilità e la
sostituzione dei Revisori dei Conti valgono
le norme dettate dal presente Statuto per i
membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti:
a) partecipano di diritto alle riunioni
dell' Assemblea, senza diritto di voto,
salvo che siano associati ma in ogni caso
con esclusione del loro voto per le
deliberazioni relative all' approvazione dei
bilanci o riguardanti la loro
responsabilità;
b) partecipano di diritto alle riunioni del
Consiglio Direttivo, in ogni caso senza
diritto di voto;
c) verificano la regolare tenuta della
contabilità dell'Associazione ed esprimono
pareri sui bilanci.
Art. 16 – COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare è composta da
sei membri, che sono eletti ogni anno dall'
Assemblea Ordinaria.
La Commissione Disciplinare svolge le sue
funzioni in composizione di tre membri per
ciascun singolo procedimento disciplinare.
Il Consiglio Direttivo, di volta in volta
estrarrà a sorte tre membri tra i sei della
Commissione Disciplinare.
I membri della Commissione Disciplinare sono
scelti tra gli associati, che non fanno
parte del Consiglio Direttivo.
La funzione di componente della Commissione
Disciplinare viene svolta gratuitamente.
Nel caso di cessazione durante l' anno dalla
carica di componente della Commissione
Disciplinare o di incompatibilità subentra
al componente cessato o incompatibile il
primo dei non eletti; in mancanza e qualora
vi sia urgenza di procedere in via
disciplinare, il Consiglio Direttivo nomina
il componente che sostituisce quello cessato
o incompatibile.
Alla Commissione Disciplinare sono
attribuite anche le funzioni di arbitrato
per controversie fra associati e fra
associati e Associazione relative
all'interpretazione e applicazione di questo
statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
Gli associati con l' iscrizione o il rinnovo
dell' iscrizione accettano la funzione
arbitrale della Commissione Disciplinare.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell' Associazione può
essere deliberato dall' Assemblea con voto
favorevole di almeno tre quinti dei presenti
aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell' Associazione,
l' Assemblea nominerà uno o più liquidatori
che, esperita la liquidazione di tutti i
beni mobili e immobili ed estinte le
obbligazioni in essere, devolveranno quanto
residuato ad associazioni od enti con
finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità.
Castelnuovo Don Bosco, 2 Aprile 2011
|
|
|